Comune di Pieve a Nievole
Regolamento Urbanistico
Norme Tecniche di Attuazione

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Generalità

Art. 1 Contenuti ed effetti

1. Il Regolamento urbanistico costituisce, insieme al Piano Strutturale, il Piano Regolatore Generale Comunale.
2. Contribuisce a definire l'assetto e l'uso di tutto il territorio comunale, regolando i processi di trasformazione in modo da renderli sostenibili e compatibili con l'esigenza primaria di conservare integre le risorse, in coerenza con gli indirizzi e i criteri generali fissati nel Piano Strutturale.
3. Le norme e le prescrizioni del Regolamento Urbanistico sottostanno alle regole generali fissate nel Piano Strutturale. In caso di discordanza prevale la norma del Piano Strutturale ed il Regolamento dovrà conformarsi con specifica variante.
4. Il Regolamento Urbanistico è redatto ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica e contiene, secondo quanto indicato dalla normativa vigente:

A) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti; tale disciplina definisce:

a) il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto
b) il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi
c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico ed artistico
d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento e di ampliamento degli edifici esistenti
e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard urbanistici previsti dal PTC provinciale
f) la disciplina del territorio rurale ai sensi del titolo IV, capo III della LR 1/2005
g) la valutazione di fattibilità geologica, idrogeologica, idraulica e sismica delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali
h) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa

B) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio individua e definisce:

i) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati
j) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico
k) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi
l) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune
m) le infrastrutture da realizzare e le relative aree
n) il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni
o) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi di legge
p) la disciplina di perequazione di cui all'articolo 60 della LR 1/2005.

5. Le tavole di progetto del Regolamento urbanistico definiscono con sufficiente dettaglio le destinazioni delle singole aree, tuttavia i progetti attuativi degli interventi potranno conformarvisi con i necessari adeguamenti e con una migliore specificazione.

Art. 2 Elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico del Comune di Pieve a Nievole è costituito dai seguenti elaborati:

QUADRO CONOSCITIVO

A) - Studio idrologico e idraulico (RU/1)
B) - Censimento del P.E.E. di valore architettonico, storico, ambientale (RU/1)

- Relazione generale
- TAVOLA 1.1: Analisi del P.E.E. - 1/5000 (centro-nord)
- TAVOLA 1.2: Analisi del P.E.E. - 1/5000 (centro-sud)
- Schedatura di analisi del P.E.E. (N.122 unità edilizie)

C) - Censimento delle barriere architettoniche delle strutture ad uso pubblico e degli spazi comuni nell'ambito urbano (RU/1)

- Relazione generale
- TAVOLA 1.1 - 1/5000 (centro-nord)
- TAVOLA 1.2 - 1/5000 (centro-sud)

PROGETTO

A) - Relazione Generale
B) - Relazione geologica di fattibilità
C) - Norme Tecniche di Attuazione

- Allegato 1: Normativa specifica
- Allegato 2: Verifica del dimensionamento in funzione delle previsioni del PS: standard urbanistici, nuovi insediamenti, volumetrie in itinere
- Allegato 3: Disciplina d'intervento sul P.E.E. di valore: schede normative (RU/1)
- Allegato 4: Programma d'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano (RU/1)

D) - Valutazione Ambientale Strategica

- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica

E) - Cartografia di progetto:

TAVOLA 1.1 - Cartografia di progetto territorio rurale - 1/5000 - Area Centro - Nord
TAVOLA 1.2 - Cartografia di progetto territorio rurale - 1/5000 - Area Centro - Sud
TAVOLA 2.0 - Cartografia di progetto - Legenda - 1/2000
TAVOLA 2.1 - Cartografia di progetto - Capoluogo Nord / La Colonna - 1/2000
TAVOLA 2.2 - Cartografia di progetto - Capoluogo Sud / Il Gallo - 1/2000 TAVOLA 2.3 - Cartografia di progetto - Via Cantarelle / Via Empolese - 1/2000
TAVOLA 2.4 - Cartografia di progetto - Via Nova / Il Terzo - 1/2000
TAVOLA 3 - Cartografia di progetto - La città pubblica - 1/5000
TAVOLA 4.1 - Carta di fattibilità per fattori geomorfologici e sismici - Centro-nord 1/5000
TAVOLA 4.2 - Carta di fattibilità per fattori geomorfologici e sismici - Centro-sud - 1/5000
TAVOLA 5.1 - Carta di fattibilità per fattori idraulici - Centro-nord - 1/5000 TAVOLA 5.2 - Carta di fattibilità per fattori idraulici - Centro-sud - 1/5000

2. Tutti gli elaborati fanno parte del Regolamento Urbanistico e costituiscono, ad eccezione della relazione generale, parte prescrittiva del Piano.

Art. 3 Durata e validità
1. Il Regolamento Urbanistico ha validità a tempo indeterminato, fatto salvo quanto indicato ai commi successivi.
2. Al momento della definitiva approvazione del Regolamento Urbanistico ogni altro strumento urbanistico di iniziativa pubblica vigente in precedenza decade automaticamente, ad esclusione dei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare e dei Piani per gli Insediamenti Produttivi non ancora completamente ultimati.
3. I piani attuativi di iniziativa privata vigenti al momento della entrata in vigore delle norme del Regolamento Urbanistico mantengono la loro efficacia fino al momento della loro naturale decadenza. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo i piani stessi possono essere adeguati, su richiesta dei privati interessati, alle nuove norme contenute nel presente Regolamento.
4. Restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di piani urbanistici o di concessioni edilizie relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o a altri specifici impegni assunti al momento della realizzazione degli interventi o delle opere.
5. Dopo cinque anni dalla data di approvazione del Regolamento urbanistico, perdono efficacia le previsioni di cui al comma 4, art.55 LR 1/2005 qualora non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o i progetti esecutivi.
Per le trasformazioni d’iniziativa privata, la perdita di efficacia si verifica allorché, entro cinque anni, non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune, nel caso d’interventi convenzionati; non sia stato ritirato il Permesso di Costruire, nel caso d’interventi diretti.
6. In caso di decadenza le previsioni possono, con apposita variante, essere confermate oppure ricollocate nel rispetto dei parametri generali stabiliti dal Piano Strutturale.
7. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, il Comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti previa valutazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana.

Art. 4 Altri strumenti di governo del territorio
1. Il Piano di classificazione acustica del territorio comunale (PCCA), approvato dal CC con delibera n. 18 del 28/02/2005 integra le norme del Regolamento Urbanistico. Ogni intervento di trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale dovrà garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno, secondo quanto previsto dal piano stesso e dalle norme del Regolamento Edilizio comunale.
2. Ai sensi dell’art.58 della LR 1/2005 in materia di mutamento della destinazione d’uso degli immobili, il Comune potrà dotarsi di un piano comunale per le funzioni, in modo da rendere compatibili le indicazioni urbanistiche fissate nel Piano con l’effettiva utilizzazione degli immobili. Fino a che questo specifico Piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni non sarà operativo, il Regolamento Urbanistico disciplina le destinazioni d’uso ammesse per ogni singola zona del territorio comunale.

Art. 5 Valutazione degli effetti della trasformazione
1. Il RU/2 comprende tra i suoi elaborati la “valutazione ambientale strategica (VAS)” secondo le modalità espresse dalla LR 10/2010; gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi, ivi compresi i piani attuativi, sono assoggettati alla procedura di cui all’art.63.2 del Titolo V delle presenti NTA; tale procedura mette a disposizione una scheda di valutazione per ciascun
intervento soggetto a verifica nonché i parametri di riferimento ed i relativi criteri di valutazione.
2. 	E’ facoltà del Comune, a seguito dell’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi o agli esisti di precedenti valutazioni, integrare le schede di valutazione con ulteriori parametri e con i relativi criteri senza che ciò costituisca variante al RU.
3. L’approvazione di Piani Attuativi e di Progetti Unitari che prevedano destinazioni residenziali, anche quando non soggetta all’adempimento di cui al comma 1, è comunque subordinata alle seguenti verifiche:

- disponibilità dell’approvvigionamento idropotabile
- capacità di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative
- capacità di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

CAPO II Attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 6 Modalità di attuazione del regolamento urbanistico
1. Il R.U. si attua per mezzo di successivi strumenti di attuazione che devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni di piano indicate nelle planimetrie e previste nelle presenti norme.
2. Gli strumenti di attuazione si distinguono in strumenti urbanistici preventivi ed interventi edilizi diretti.
In tutte le zone individuate dalle tavole di R.U. con il simbolo che indica lo strumento urbanistico preventivo, nonché in tutte le altre per le quali, anche successivamente all’adozione del R.U., quando ricorrono i presupposti di legge, l’ A.C. deliberi o richieda formazione di strumento urbanistico preventivo, il R.U. si attua esclusivamente a mezzo di tale strumento.
In tutte le altre zone edificabili, la realizzazione degli edifici e di opere di urbanizzazione avviene mediante il rilascio di autorizzazioni o permessi di costruire nel rispetto delle particolari prescrizioni di zona, delle disposizioni di legge in materia e del Regolamento Edilizio.

Art. 7 Intervento urbanistico preventivo

1. Gli interventi urbanistici preventivi o Piani Attuativi, secondo i disposti di cui all'art.65 della L.R. 1/2005, attraverso i quali si attuano le previsioni del R.U. nei casi previsti dalle presenti norme e dalle leggi vigenti possono essere attuati dalla A.C. o dai privati.
2. I Piani Attuativi di iniziativa pubblica sono:

A1) Piani Particolareggiati - P.P. (art.13-17 L.U.)
A2) Piani Attuativi - P.A. (art.65 LR 1/2005)
B) Piani per l'Edilizia Economica e Popolare - P.E.E.P. (Legge 167/1962) - (art.71 LR 1/2005)
C) Piani per gli insediamenti produttivi - P.I.P. (art.27 Legge 865/1971) - (art.72 LR 1/2005)

I Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata sono:

D) Piani di recupero - P.d.R. (art.27 Legge 457/1978) - (art.73 LR 1/2005)

I Piani Attuativi di iniziativa privata sono:

E) Piani di lottizzazione convenzionata - LC (art.10 Legge 765/1967) - (art.70 LR1/2005)
F) Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale - PMAA (art.42 L.R. 1/2005)

3. Le zone sottoposte a piano attuativo (PA) sono perimetrate nelle tavole di Piano secondo "Unità urbanistiche di intervento"; la suddetta perimetrazione comprende le aree edificabili e quelle ad esse adiacenti destinate ad opere di urbanizzazione (viabilità, parcheggi e verdi pubblici). In sede di convenzione saranno stabiliti, in accordo con l'A.C., le quantità di opere di urbanizzazione da realizzare direttamente e le quantità di aree pubbliche da cedere da parte del concessionario.
La progettazione urbanistica preventiva dovrà essere estesa all'intera unità urbanistica d'intervento. Potranno essere apportate modifiche alla suddetta perimetrazione ed individuate “parti organiche” per un'attuazione delle previsioni in fasi diverse purché necessarie ed utili ad una migliore attuazione delle previsioni di Piano, tenendo conto anche dell'incidenza delle opere di urbanizzazione.
4. Ove non diversamente specificato nel Regolamento Edilizio, i Piani Attuativi dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti elaborati:

- Estratto di PRG della zona oggetto dell'intervento
- Estratto catastale aggiornato sullo stato attuale della proprietà
- Piano particellare catastale esteso all'intera area
- Planimetria quotata dell'area con curve e quote altimetriche in scala 1/500 o 1/200 con equidistanza delle curve non superiore a ml.1,00
- Documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze
- Planimetria con individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria ed all'edificazione, quantificazione della superficie delle aree destinate a parcheggi pubblici, verde pubblico ed altre aree a destinazione pubblica
- Planimetria in scala 1/500 o 1/200 con l'individuazione all'interno delle aree destinate alla edificazione dell'ingombro massimo di ciò che si intende conservare, della futura edificazione, della destinazione d'uso dei fabbricati
- Profili regolatori e sezioni in scala 1/500-1/200
- Tipologie edilizie dei singoli edifici
- Tabelle con indicazione di:

- area totale dell'intervento
- superficie coperta massima edificabile
- superficie utile lorda massima edificabile
- volumetria massima edificabile
- superficie destinata a verde pubblico
- superficie destinata a parcheggi pubblici

- Schema di convenzione tra Comune e operatori
- Relazione geologica particolareggiata
- Elaborati tecnici relativi all'individuazione progettuale di massima delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire a carico degli operatori.
- 	Relazione degli effetti ambientali (REA) secondo le indicazioni di cui all'art.63.2 del Titolo V delle presenti NTA.

5. Le tavole del RU indicano il perimetro delle aree comprese in strumenti urbanistici già approvati ancora da attuare o parzialmente attuati (Piani di zona PEEP e LC) alla data di adozione del RU e confermati dal presente strumento. L'edificazione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti è vincolata alle prescrizioni di zona stabilite negli elaborati grafici e nella normativa di attuazione dei piani approvati.

Art. 8 Esecuzione delle opere di urbanizzazione
1. Ogni intervento urbanistico preventivo dovrà prevedere la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria a servizio dell’area; dovranno essere assicurati gli standard minimi per verde pubblico e parcheggi previsti dalla vigente normativa in materia reperendo le aree per detti standard fra quelle indicate a verde pubblico e parcheggi all'interno dell'unità urbanistica di intervento.
2. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti titolari del Permesso di costruire, il rilascio dell’atto amministrativo, ove non diversamente disciplinato da specifici atti della A.C., è subordinato alle seguenti procedure:

- sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale trascritto, (o di convenzione nei casi previsti dalla legge), con il quale si obbligano, entro la data indicata nell’atto medesimo, all’esecuzione delle opere previste ed alla cessione gratuita della stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà;
- approvazione da parte della A.C. di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a cui l’atto fa riferimento da realizzarsi contestualmente ai fabbricati;
- presentazione di idonea garanzia fidejussoria il cui importo e modalità di pagamento è definito con atti regolamentari dell’A.C.

Art. 9 Criteri relativi agli standard ed al dimensionamento del R.U.
1. Il R.U. mira a conseguire una dotazione residenziale di aree a standard di mq 24/abitante così ripartite

- aree a verde pubblico attrezzato	mq/ab	12
- aree per l’istruzione	mq/ab	4,5
- aree per attrezzature di interesse comune	mq/ab	3,5
- aree per parcheggi	mq/ab	4

2. Il R.U. individua come standard residenziale per abitante il volume o la superficie utile lorda. Al fine della verifica del dimensionamento del Piano e del calcolo di aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza, si assume la previsione di 105 mc - equivalente a
35 mq di Sul - come standard residenziale per abitante ai sensi del DM 1444/1968.
3. La dotazione di aree a standard per piani attuativi non deve essere inferiore a mq.80 ogni mq.100 di superficie lorda di pavimento per le attività terziarie (direzionale e commerciale) e di mq.10 ogni mq.100 di superficie totale per le attività produttive, escluse le sedi viarie. In ogni modo sui parametri sopraindicati prevalgono quelle previsioni specifiche indicate nella disciplina di zona e nella normativa specifica di cui alle presenti norme.
4. Ogni anno, in concomitanza del bilancio di previsione e del piano degli investimenti, l’U.T.C. produce un rapporto sullo stato di attuazione del R.U., con particolare riferimento agli interventi sul sistema infrastrutturale ed alle dotazioni degli standard urbanistici.

Art. 10 Intervento edilizio diretto
1. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l’intervento urbanistico preventivo, l’attività edilizia è regolata dall’intervento edilizio diretto previo rilascio di singolo provvedimento di Permesso di Costruire o previa Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA), secondo le disposizioni di legge vigente in materia.

Art. 10.1 Intervento diretto convenzionato “IUC”
1) Il R.U. prevede la possibilità d’intervento edilizio diretto previa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un progetto unitario convenzionato; tali aree sono individuate nella normativa specifica di cui all’”Allegato 1” delle presenti NTA con la sigla IUC n°.
Il progetto unitario dovrà di norma contenere i seguenti elaborati:

a) l’inquadramento urbanistico dell’area d’intervento;
b) la verifica della corrispondenza con le prescrizioni delle schede e con gli assetti progettuali contenuti nel Regolamento Urbanistico;
c) il progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria se richieste;
d) il progetto planivolumetrico degli interventi edilizi;
e) lo schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità di attuazione degli interventi;
f) 	documenti a supporto del progetto di cui al punto d), art. 63.1, Titolo V delle presenti NTA

Art. 10.2 Intervento diretto
1) Il R.U. prevede altresì interventi di completamento sottoposti a progetto edilizio diretto; anche tali aree sono individuate nella normativa specifica delle presenti norme con la sigla B n°.

Art. 10.3 Specifiche per l’intervento edilizio diretto
1) Ai fini del rilascio del Permesso di Costruire e/o tra gli elaborati da allegare alla SCIA è obbligatorio la redazione della Relazione d’inquadramento ambientale di cui al punto a) del comma primo, art.63.1, Titolo V delle NTA.
2. Le tavole di Piano indicano con la sigla (*) i Progetti Unitari convenzionati (ex IDC) ed i Permessi di Costruire in atto alla data di adozione del RU confermate dal presente strumento.
3. Il Regolamento Edilizio stabilisce le modalità dell’intervento edilizio per quanto non disciplinato dalle presenti norme

Titolo II DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

CAPO I Disciplina di dettaglio del P.E.E.

Art. 11 Finalita'
1. La presente normativa disciplina gli interventi ammissibili sul P.E.E. secondo la normativa vigente ed in particolare si pone come finalità primaria il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) Valorizzazione dell'assetto sociale e produttivo
b) Adeguamento ed integrazione dei servizi pubblici e collettivi carenti
c) Superamento delle condizioni di degrado e adeguamento statico, igienico, funzionale ed estetico degli edifici e degli alloggi
d) Tutela e valorizzazione dei caratteri culturali, espressivi ed ambientali e di testimonianza storica degli edifici e dell'assetto urbanistico
e) Promozione di tutti quegli interventi tendenti alla piena utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche con cambi delle destinazioni d'uso.

2. La presente normativa opera anche in riferimento agli obiettivi ed alle prescrizioni indicate nello Statuto dei luoghi per gli edifici di rilevante valore testimoniale di cui all’art.14.3 del PS.

Art. 12 Definizione degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente (P.E.E.)
1. Gli interventi ammessi sugli immobili devono tener conto delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali della zona omogenea di appartenenza, delle esigenze di recupero del P.E.E., delle caratteristiche architettoniche e delle tipologie edilizie, del valore architettonico degli immobili, delle finalità socioeconomiche.
2. Gli interventi ammessi sul P.E.E. sono quelli individuati all’art. 79 della L.R. 1/2005, la stessa legge stabilisce la tipologia dell’atto amministrativo necessario per ogni intervento; tali interventi sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) manutenzione ordinaria
b) manutenzione straordinaria
c) restauro e risanamento conservativo
d) ristrutturazione edilizia
e) sostituzione edilizia
f) ristrutturazione urbanistica

Manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, mantenendone inalterata la tipologia, e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ivi comprese quelle necessarie alla installazione di nuovi impianti accessori se effettuate senza opere edilizie.
Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.
Manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso né aumento delle unità immobiliari.
Restauro e risanamento conservativo
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.
Ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:

1) la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all’art. 52 della LR 1/2005 ovvero dal Regolamento Edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
2) Interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 5/2010 (norme per il recupero abitativo dei sottotetti;
3) modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20 per cento del volume esistente. Non sono computate, ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o nella realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, oppure nella creazione di volumi tecnici, scale, ascensori o autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati.

Sostituzione edilizia
Gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.
Tali interventi sono riferiti al corpo di fabbrica principale o all’insieme corpo di fabbrica principale/volumi pertinenziali; per interventi sugli elementi pertinenziali vale quanto specificato all’art.21.5, comma 2, lettera c) delle NTA.
Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. 13 Norme relative all’attuazione degli interventi

Art. 13.1 Disposizioni generali
1. Gli interventi ammessi sul P.E.E. e sulle aree dovranno attuarsi tenendo conto della classificazione del P.E.E. La classificazione ha lo scopo di evidenziare gli immobili di valore storico-architettonico ed ambientale; l'indicazione di valore architettonico o ambientale impone una maggiore attenzione nell'attuazione degli interventi ammessi sia sul P.E.E. che sulle aree di pertinenza.
2. Prescrizione per gli interventi sugli edifici di valore o con parti di valore:
Prescrizioni progettuali

a) I progetti dovranno contenere le caratteristiche di cui all’articolo 81 della L.R. 1/2005.

In ogni caso l'A.C. potrà richiedere tutta la documentazione occorrente per poter avere un quadro di riferimento il più possibile fedele dello stato di fatto e delle opere per le quali viene richiesta l'autorizzazione; potranno essere richiesti pertanto rilievi particolareggiati, relazioni tecniche approfondite, fotografie, documenti d'archivio come pure saggi, prove sui materiali, perizie e quanto altro occorra per garantire un corretto intervento nel rispetto dei valori architettonici, storici ed ambientali;

b) ogni categoria d'intervento dovrà essere estesa a parti organiche dell'immobile nel rispetto delle caratteristiche strutturali, funzionali, espressive dello stesso;
c) in sede di progetto dovranno sempre essere specificate le destinazioni d'uso degli ambienti sia allo stato originario che allo stato finale conseguente l'intervento.

Tecnologie d’intervento
Per evitare che gli interventi ammessi comportino un peggioramento delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti, questi dovranno essere attuati con tecnologie corrette ed in forme compatibili con i valori architettonici, ambientali e storici degli edifici e del tessuto urbanistico in cui l'intervento ricade; dovranno essere riusati i materiali recuperabili e impiegati materiali nuovi e sistemi strutturali compatibili con quelli originari in particolar modo per gli immobili di rilevante valore e di valore di cui alle presenti NTA.
Demolizioni, ricostruzioni, aggiunte
Al fine di sanare situazioni di disordine urbanistico ed architettonico dovuto alla esistenza di volumi secondari destinati a servizi igienici, vani accessori, terrazzini od altro, realizzati nel tempo anche con strutture precarie e con materiali scadenti e deperiti, negli interventi sul P.E.E. o nei previsti casi di ampliamento alla volumetria esistente, la possibilità di edificare nuovi locali sarà subordinata alla eliminazione delle superfetazioni esistenti secondo le indicazioni di cui ai commi precedenti.
Perdita di valore testimoniale
Ad esclusione degli edifici sottoposti a restauro (classe 1), è' fatta salva la possibilità di documentare l'avvenuta alterazione morfologica degli edifici e la conseguente perdita di valore testimoniale.
Tale alterazione dovrà essere dimostrata attraverso:

a) relazione tecnica illustrativa con istanza di riclassificazione dell'immobile ed indicazione del futuro intervento;
b) documentazioni fotografiche dell'immobile estese all'intorno ambientale.

La riclassificazione dell’edificio, previo parere della C.E.I., dovrà essere approvata con delibera del Comune.

Art. 13.2 Interventi di ristrutturazione urbanistica “RB”
1. Nelle planimetrie in scala 1/2000, con la sigla “RB” sono individuati gli ambiti territoriali per i quali sono obbligatori gli interventi di ristrutturazione urbanistica. Questi ambiti dovranno essere riferiti all'intero abitato individuato nelle planimetrie o alle rispettive parti organiche; se non previste dal RU, le parti organiche dovranno essere individuate di volta in volta previa specifica approvazione da parte del Comune.
Negli interventi di ristrutturazione urbanistica Il PdiR è obbligatorio nelle zone “A”; nelle zone “B” qualora siano presenti edifici di valore di cui all’art.15 delle
presenti NTA.
2. La ristrutturazione urbanistica potrà avvenire con parziale o totale demolizione delle volumetrie esistenti prive di valore e ricostruzione delle medesime in forme planivolumetriche nuove. Potrà essere recuperata l’intera SUL esistente, fermo restando l’Uf massimo di 1 mq/1 mq; l'altezza massima non potrà superare l'altezza degli edifici adiacenti all'area d'intervento o quella esistente prima dell'intervento quando maggiore.
3. Qualora nelle presenti aree siano insediate attività produttive la cui presenza contrasta con le destinazioni d'uso di zona, o che comunque creino difficoltà al traffico, o disturbo alla vita residenziale delle aree limitrofe, gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ammessi a condizione che le attività non compatibili siano trasferite.
4. Dovrà essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria. Le aree scoperte dovranno essere opportunamente alberate.
5. I Progetti di Ristrutturazione Urbanistica si attuano attraverso una preventiva progettazione planivolumetrica che dovrà permettere il controllo del futuro assetto urbanistico della zona.
Il progetto planivolumetrico dovrà essere approvato dal Comune.; gli elaborati costituenti il progetto planivolumetrico sono:

a) relazione generale in cui siano evidenziate le finalità dell'intervento e le opere necessarie al raggiungimento delle finalità esposte, i tempi e i modi d’intervento, eventuali stralci in cui si potrà articolare il progetto architettonico;
b) tabelle e grafici con calcoli dei parametri urbanistici riferiti allo stato attuale ed a quello di progetto;
c) planimetria 1/2000 di Piano;
d) rilievo dello stato di fatto in scala non superiore a 1/200;
e) planimetria 1/200 dell'intero intervento proposto con individuazione delle aree scoperte e la loro destinazione, dell'ingombro degli edifici di progetto, allineamenti, ecc.;
f) profili e sezioni di progetto con riferimento all'edilizia circostante;
g) tipologie edilizie e destinazioni d'uso ai vari livelli;
h) schemi degli impianti tecnici principali e loro allacciamenti alle reti esistenti;
i) documenti a supporto del progetto di cui al punto d) del comma primo, art. 63.1, Titolo V delle presenti NTA

Solo dopo l'approvazione dei progetti planivolumetrici potranno essere attuate le previsioni attraverso interventi diretti.
6. Prima dell'approvazione dei Piani di Recupero o dei Progetti di Ristrutturazione Urbanistica, sugli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, lettera d, comma 2, art.79, LR 1/2005, dell’aumento delle unità immobiliari e del cambio d’uso.
Destinazioni d'uso degli ambiti “RB”
1. Gli ambiti territoriali RB sono a prevalente destinazione residenziale; in essi è consentita una destinazione d'uso terziaria fino ad una percentuale massima del 30% dell'intera SUL.
Ambiti RB n°
1. Per tali ambiti le N.T.A. nell’”Allegato 1” dettano prescrizioni per l'attuazione degli interventi.

Art. 14 Classificazione degli edifici
Gli edifici, ai fini delle loro trasformabilità, sono classificati nel modo seguente:

A) immobili di valore da conservare
B) immobili con parti di valore da conservare
C) immobili suscettibili di modifiche sostanziali, ampliamenti e sostituzione

Art. 15 Immobili di valore
Tra tali immobili sono inclusi gli edifici, i complessi edilizi e le zone edificate aventi carattere architettonico e urbanistico significativo per testimonianza storica, per valore culturale e ambientale, per connotazione tipologica ed aggregazione.
Classe 1/A  Comprende immobili dichiarati di interesse storico-architettonico o artistico ai sensi della Legge 1089/39 e successive modifiche ove esiste il vincolo specifico della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici (codice Urbani).
Classe 1/B Comprende immobili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e di altre persone giuridiche, nonché proprietà di Enti ecclesiastici e di Enti o Istituti legalmente riconosciuti, purché costruiti da oltre 50 anni.
Classe 1/C  Comprende gli immobili o complessi edilizi di speciale interesse ovvero quelli che, pur non essendo dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi di legge presentino le stesse caratteristiche di pregio architettonico-storico ed ambientale.
Classe 2	Comprende gli immobili o complessi edilizi che, pur non presentando caratteristiche di pregio architettonico, storico ed ambientale pari agli immobili o complessi edilizi di speciale interesse (classe 1), costituiscono sul territorio testimonianza di eventi storici, di forme tipologiche di aggregazione sociale, economica e produttiva a carattere sia urbano che rurale, documento di tecniche costruttive, di uso di materiali e di tipologie funzionali particolari del territorio comunale o siano elementi caratteristici o caratterizzanti l'architettura del paesaggio.

Art. 15.1 Interventi ammessi sugli edifici di rilevante valore appartenenti alla “classe 1”
1. Si tratta per lo più di edifici con caratteri eccezionali e/o monumentali, per i quali si impone la totale conservazione attraverso le tecniche più appropriate, tese a inibire eventuali processi di degrado fisico, consentendo esclusivamente la rimozione degli elementi estranei recenti e valorizzando quelli più significativi. Le disposizioni generali di cui al presente articolo, dovranno tener conto delle "qualità" architettoniche dell'immobile	e	pertanto dovranno attuarsi con particolari precauzioni.
Le destinazioni d'uso dovranno essere compatibili con l'esigenza di tutela degli edifici.
2. Interventi ammessi
Sugli immobili o complessi edilizi appartenenti alle classi 1/a ed 1/c ed alla classe 1/b (fino alla verifica della sussistenza dell’interesse artistico, storico da parte della Soprintendenza secondo le disposizioni di cui all’art.13 del DL 42/2004) sono consentite unicamente le categorie d’intervento fino al restauro:

A) manutenzione ordinaria
B) manutenzione straordinaria
C) restauro e risanamento conservativo

Gli elenchi relativi a tutte le unità rilevate per tale classe ed allegate alle NTA, potranno indicare particolari elementi architettonici e tipologici da salvaguardare.

Art. 15.2 Interventi ammessi sugli edifici di valore appartenenti alla “classe 2”
1. Per tali edifici, le esigenze per la conservazione costituiscono un preciso condizionamento nella progettazione e nella realizzazione degli interventi che tuttavia possono prevedere qualche grado di rinnovamento e/o adeguamento alle esigenze dell'uso.
2.  Interventi ammessi
Sugli immobili o complessi edilizi così classificati sono consentite le seguenti categorie di intervento:

A) manutenzione ordinaria
B) manutenzione straordinaria
C) restauro e risanamento conservativo
D) ristrutturazione edilizia

Per quanto concerne la ristrutturazione edilizia, poiché la norma intende salvaguardare l’involucro, la sagoma e l’impianto interno dell’edificio con i propri caratteri architettonici e decorativi, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi, come indicato sulle schede normative di cui all’Allegato 4 delle presenti NTA:

D/a) interventi che comportano la riorganizzazione funzionale interna degli immobili senza che siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell’edificio, nonché gli elementi costituenti l’arredo urbano.
D/b) interventi che comportano la riorganizzazione funzionale interna degli immobili senza che siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali ed agli elementi orizzontali anche strutturali, fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell’edificio.

L'obbligo di cui sopra va inteso riferito alla parte originale e storica dell'edificio, ovvero a quella di maggior valore storico-architettonico e/o ambientale.Gli elenchi relativi a tutte le unità rilevate per tale classe ed allegate alle NTA, potranno indicare specifici riferimenti normativi.

Art. 15.3 Norme comuni sugli edifici inclusi nelle classi 1 e 2
1. 	Su tali edifici tutti gli interventi ammessi dalla presente disciplina con la semplice segnalazione certificata di inizio dell’attività (S.C.I.A.) sono soggetti alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati di cui alla legislazione vigente; tali interventi, oltre a quanto descritto nelle disposizioni generali di cui al presente articolo, dovranno tener conto delle "qualità" architettoniche dell'immobile e pertanto dovranno attuarsi con particolari precauzioni secondo le indicazioni di legge.
2. Il numero delle unità immobiliari ricavabili dall’eventuale frazionamento della proprietà e le destinazioni d'uso ammesse, dovranno essere compatibili con l'esigenza di tutela degli edifici.
3. Dovrà essere posta particolare attenzione all’uso di elementi tecnologici esterni all’edificio quali caldaie, canne fumarie, macchine per il condizionamento, ecc.
4. Nelle aree di pertinenza non é prevista l'edificazione di nuove costruzioni; è ammessa la demolizione di edifici privi di valore architettonico, la loro ricostruzione potrà avvenire a pari volume purché in forme, materiali e tipologie edilizie in armonia con il carattere delle volumetrie esistenti, dell’ambiente circostante senza comportare alterazioni del tessuto urbano di riferimento.Le aree di pertinenza di tali immobili dovranno essere identificate attraverso un rilievo specifico dei luoghi con curve di livello ogni 50 cm, l’individuazione di aree e manufatti di pregio (piazze in pietra, aie pavimentate, manufatti storici, ecc.), essenze arboree e vegetazionali originarie e tutto quanto necessario per ricomporre un quadro esaustivo della “cornice architettonica, storica ed ambientale” dell’edificio di pregio.

Art. 16 Immobili con parti di valore – classe 3

1. Sono quegli edifici che, pur non avendo valori architettonici, storici, ambientali tali da essere inseriti nelle classi di cui all'articolo precedente, tuttavia contengono interessanti elementi di valore suscettibili di conservazione.
2. L'aggiornamento della schedatura di tali immobili consente una classificazione esaudiente su elaborati che riportano puntualmente il numero di riferimento
delle tavole di Piano, l'estratto aerofotogrammetrico dell'immobile con il suo resede, la documentazione fotografica aggiornata, i giudizi di classificazione in funzione della vigente disciplina; quindi una scheda-norma allegata alle NTA (Allegato 3) indica gli elementi costituenti i valori da salvaguardare (impianto planivolumetrico, elementi tipologici, materiali di finitura, arredi e pertinenze) e gli interventi ammissibili (aperture nuovi vani, ampliamenti e rialzamenti, elementi di finitura, interventi particolari).
3.  Interventi ammessi
Oltre a quanto precisato all'art. 13.1 delle presenti NTA per le disposizioni generali, su tali immobili, fatte salve le specifiche norme definite in ciascuna scheda di cui al comma precedente, sono ammesse le seguenti categorie d'intervento:

A) manutenzione ordinaria
B) manutenzione straordinaria
C) restauro e risanamento conservativo
D) ristrutturazione edilizia

Per quanto concerne la ristrutturazione edilizia, sono ammessi interventi che comportano la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali interni fino allo svuotamento dell'involucro edilizio.
Ciò s'intende riferito alla parte originale dell'edificio anche se non esattamente individuata nella scheda-norma, la quale peraltro potrà indicare specifici riferimenti normativi.
4. Anche per tali edifici vale quanto precisato all'art.15.3 delle presenti norme (Norme comuni sugli edifici inclusi nelle classi 1 e 2.)

Art. 17 Immobili suscettibili di sostanziali modifiche, ampliamenti e sostituzioni
1. Si tratta di edifici privi di valore storico-architettonico-ambientale.
2. Interventi ammessiSono ammessi tutti gli interventi di cui alla L.R.1/2005. Le trasformazioni dovranno rispettare le indicazioni normative di cui alle presenti NTA.

Art. 18 Immobili da demolire - volumetrie e costruzioni precarie esistenti
1. Il R.U. individua nelle tavole grafiche, all'interno della campitura che classifica l'area a verde privato o relativa agli spazi pubblici, gli immobili da demolire e le costruzioni precarie esistenti.
2. Gli immobili privi di valore ricadenti all’interno delle fasce di rispetto stradale o di elettrodotto potranno essere demoliti e ricostruiti nella stessa quantità sul limite esterno della relativa fascia di rispetto secondo le indicazioni tipologico- urbanistiche dell’ambito di riferimento.

CAPO II – Gli insediamenti urbani

Art. 19 Disposizioni generali
1. Il R.U. identifica gli insediamenti urbani con i sistemi insediativi descritti al TITOLO V dal P.S. e ne disciplina gli interventi secondo gli obiettivi ed i criteri ivi contenuti.
2. Il R.U., ai sensi del DM 1444/68, perimetra e classifica le aree all’interno degli insediamenti urbani sulla base della seguente classificazione:

a) Centri antichi ed aree storicizzate assimilate alle zone A
b) Aree edificate a prevalente funzione residenziale assimilate alle zone B
c) Aree di espansione a prevalente uso residenziale assimilate alle zone C
d) Aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria assimilate alle zone D
e) Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale assimilate alle zone F

3. Il limite dell’insediamento urbano coincide con il perimetro del centro abitato, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 della Legge 765/67 e dell’art.4 del DL 285/92 (nuovo codice della strada).

Art. 20 Centri antichi ed aree storicizzate (ZONE "A")
1. Sono classificate zone territoriali omogenee "A" le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, così definite dal DM 1444 del 2.04.68 art.2.
Gli elaborati grafici individuano in modo puntuale all'interno dei sistemi insediativi "ambiti territoriali omogenei" in relazione alle specifiche caratteristiche urbanistiche ed ambientali:
A1 - Centri antichi ed aree urbane storicizzate
A2 – Ville collinari ed aggregati rurali storicizzati

Art. 20.1 Centri antichi ed aree urbane storicizzate (ZONA "A1"): Centro storico

1. Sono gli insediamenti di valore storico, architettonico ed ambientale di particolare pregio da tutelare in quanto presentano un'identità storico, morfologica, rappresentativa della storia urbana e sociale locale e per i quali si ammettono interventi urbanistici ed edilizi capaci di consentire il necessario adeguamento del P.E.E., senza alterare le caratteristiche morfologiche degli insediamenti, né gli impianti tipologici. Le parti del territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale comprendono anche le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli insediamenti stessi.
In queste zone l'obbiettivo principale del Piano è quello della conservazione ambientale, architettonica e del recupero funzionale nonché della valorizzazione degli assetti sociali e produttivi esistenti compatibili con il carattere degli immobili e con le funzioni dei centri antichi.
Sono pertanto consentiti tutti quegli interventi urbanistici ed edilizi che abbiano per finalità, oltre alla tutela ed alla valorizzazione dei caratteri culturali, espressivi ed ambientali e di testimonianza storica degli edifici, la piena utilizzazione del P.E.E. ai fini residenziali favorendo la realizzazione degli interventi di risanamento igienico-funzionale per un miglioramento delle qualità abitative degli immobili ed individuando aree ed immobili per servizi pubblici e collettivi.
Destinazione d'uso degli immobili
1. Le destinazioni d'uso ammesse devono tendere ad incentivare un uso corretto del patrimonio esistente, garantendo la permanenza delle funzioni residenziali integrate con le altre compatibili, tendendo al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei centri e all'innalzamento del livello di qualità della vita dei cittadini. Le destinazioni e le attività non residenziali in atto, compatibili con la struttura edilizia esistente e che non creino disturbo alla vita del centro abitato potranno essere mantenute e potenziate con gli interventi edilizi ammessi sull'immobile. Qualora le attività non residenziali in atto (incompatibili con le destinazioni d'uso ammesse dalla presente normativa) dovessero cessare o essere trasferite in altre zone, i locali resisi disponibili dovranno essere adibiti alle destinazioni d'uso ammesse.
2. Sono vietate le seguenti destinazioni d'uso:

- Attività produttive moleste quali: calzaturifici, pelletterie, industrie alimentari, industrie agricole, verniciatori, torrefazione e simili.
- Commercio all'ingrosso anche di prodotti agricoli e alimentari.
- Tutte quelle attività incompatibili con la residenza o che rechino intralcio alla circolazione, disturbo o pericolo allo svolgersi delle attività residenziali.

Il cambio di destinazione di locali e immobili anche se ammesso, potrà essere concesso soltanto se attuato con gli interventi edilizi ammissibili con la tipologia e le caratteristiche architettoniche dell'immobile
3. Immobili a specifica destinazione d'uso
Nelle planimetrie di Piano sono individuati con apposito simbolo grafico gli immobili per i quali si prevede una specifica destinazione d'uso pubblica o di interesse pubblico o collettivo in atto o di progetto.
Qualora la destinazione d'uso di attrezzatura pubblica o collettiva non corrisponda a quella in atto, sugli immobili sono ammessi, fino a quando l'immobile non venga acquisito e destinato agli usi previsti dal Piano, unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro senza cambiamenti di destinazione d'uso.
Interventi ammessi sulle aree
1. Nelle aree incluse all'interno delle zone omogenee “A1” non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici; le aree libere all'interno di complessi edilizi (orti, giardini, spazi all'aperto in generale) dovranno essere tutelate in modo da evitare una progressiva cementificazione del centro storico ed in modo da mantenere inalterato il rapporto tra edificato ed area libera. Tali superfici potranno essere occupate esclusivamente da quegli interventi ammessi dall'articolo seguente salvo maggiori vincoli individuati nelle presenti NTA e sulle tavole di Piano.
Interventi ammessi sugli immobili
1. Sugli immobili inclusi nelle zone “A1” sono consentiti gli interventi ammessi dalla disciplina del P.E.E. di cui al TITOLO II, Capo I delle presenti norme in relazione alla classificazione degli stessi.
2. In attesa del Pdi R del centro storico, fermo restando il divieto di costruire nuovi edifici, sugli edifici privi di valore architettonico, così come definiti dalla disciplina del PEE, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia quali:

- demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e loro ricostruzione nella stessa quantità anche in diversa collocazione sul lotto di appartenenza e con la medesima destinazione d'uso;
- limitati interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse vincolate alla pertinenza.

Le ricostruzioni e le addizioni di cui sopra dovranno tener conto del contesto urbano esistente e dell'eventuale prossimità di edifici di valore o con parti di valore.
3. Sono ammessi frazionamenti degli edifici, purché non si alterino i caratteri tipologici, formali e strutturali meritevoli di tutela per gli edifici di valore e non si ottengano in ogni caso edifici con tipologie riconducibili ai residence o ai monolocali. Non saranno ammessi in ogni caso nuovi alloggi di superficie utile lorda inferiore a mq. 65.
Solo per particolari esigenze di carattere sociale (giovani coppie, anziani, ecc.), previa delibera del C.C., potranno essere previsti alloggi di superficie utile lorda di mq 45 nelle quantità indicate dalla convenzione attinente a Piani Attuativi convenzionati.
Nel caso di frazionamento degli edifici, con aumento delle unità immobiliari, dovranno essere rispettate le indicazioni di cui all'art.25.5 delle presenti NTA con la previsione minima di un posto macchina privato per ciascuna unità abitativa di progetto.
4 A seguito di trasformazioni ad uso commerciale per esercizi di vicinato, il reperimento di spazi per la sosta di relazione, nella misura indicata all'art. 25.5 delle presenti NTA, è individuato all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi ovvero in aree o edifici collegati pedonalmente agli esercizi commerciali.
5 Nell'impossibilità di reperimento di aree per i parcheggi privati di cui ai commi precedenti, dovranno essere pagati idonei oneri per l'aumento del carico urbanistico ai fini di un potenziamento dei parcheggi pubblici limitrofi.
6 In caso di trasformazioni ad uso commerciale per esercizi di vicinato, il reperimento di spazi per la sosta di relazione, nella misura indicata all'art. 25.5 delle presenti NTA, sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi ovvero in aree o edifici collegati pedonalmente agli esercizi commerciali.1
7 Nell'impossibilità di reperimento di aree per i parcheggi privati di cui ai commi 3 e 4, dovranno essere pagati idonei oneri per l'aumento del carico urbanistico ai fini di un potenziamento dei parcheggi pubblici limitrofi.

Art. 20.2 Ville collinari ed aggregati rurali storicizzati (ZONA "A2"): Fattoria del Vergaiolo

1. Sono gli insediamenti di valore storico ed ambientale di particolare pregio da tutelare in quanto rappresentano un documento della storia sociale locale e per i quali si ammettono interventi urbanistici ed edilizi tali da non alterare le caratteristiche ambientali e tipologiche. Gli insediamenti che rivestono carattere storico e di particolare pregio ambientale comprendono anche le aree circostanti che devono essere considerate parte integrante degli insediamenti stessi.
Anche in queste zone l'obiettivo principale del Piano é quello della conservazione ambientale, architettonica e del recupero funzionale.
Sono pertanto consentiti tutti quegli interventi urbanistici ed edilizi che abbiano per finalità, oltre alla tutela ed alla valorizzazione dei caratteri culturali, espressivi ed ambientali e di testimonianza storica degli edifici, la piena utilizzazione del P.E.E. ai fini residenziali.

Destinazione d'uso degli immobili
1. Le destinazioni d'uso ammesse devono tendere ad incentivare un uso corretto del patrimonio esistente, garantendo la permanenza delle funzioni residenziali.
2. Sono vietate tutte quelle attività incompatibili con la residenza o che rechino intralcio alla circolazione, disturbo o pericolo allo svolgersi delle attività residenziali.

Interventi ammessi sulle aree
1. Le aree incluse all'interno delle zone omogenee “A2” sono aree nelle quali non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici.
Le aree libere all'interno di complessi edilizi (orti, giardini, spazi all'aperto in generale) dovranno essere tutelate in modo da mantenere inalterato il rapporto tra edificato ed area libera. Tali superfici potranno essere occupate esclusivamente da quegli interventi ammessi dall'articolo seguente salvo maggiori vincoli individuati nelle presenti NTA e sulle tavole di Piano.

Interventi ammessi sugli immobili
1. Sugli immobili inclusi nelle zone “A2” sono consentiti gli interventi ammessi dalla disciplina del P.E.E. di cui al TITOLO II, Capo I delle presenti norme in relazione alla classificazione degli stessi.
2. Fermo restando il divieto di costruire nuovi edifici, sugli edifici privi di valore architettonico, così come definiti dalla disciplina del PEE, sono ammessi i seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria
b) manutenzione straordinaria
c) restauro e risanamento conservativo
d) ristrutturazione edilizia attinente ai seguenti punti:

- demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e loro ricostruzione nella stessa quantità anche in diversa collocazione sul lotto di appartenenza;
- interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica, per il superamento delle barriere architettoniche, per la realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse legate da vincolo pertinenziale se non esistenti.

e) sostituzione edilizia

Le ricostruzioni e le addizioni di cui sopra dovranno tener conto del contesto ambientale esistente attraverso l'uso di materiali compatibili e tipologie riconducibili al periodo storico di primo impianto.
3. Sono ammessi frazionamenti degli edifici, purché non si alterino i caratteri tipologici, formali e strutturali meritevoli di tutela per gli edifici di valore e non si ottengano in ogni caso edifici con tipologie riconducibili ai residence o ai monolocali. Non saranno ammessi in ogni caso nuovi alloggi di superficie utile lorda inferiore a mq. 65; è dovrà comunque essere assicurato un posto macchina per ogni unità abitativa.
Solo per particolari esigenze di carattere sociale (giovani coppie, anziani, ecc.), previa delibera del C.C., potranno essere previsti alloggi di superficie utile lorda di mq 45 nelle quantità indicate dalla convenzione attinente ad eventuali Piani Attuativi convenzionati.
Nel caso di frazionamento degli edifici, con aumento delle unità immobiliari, dovrà essere comunque assicurato lo spazio di parcheggio nella misura minima di un posto macchina per ogni unità abitativa.

Art. 21 Aree edificate a prevalente funzione residenziale (ZONE "B")
1. Sono classificate zone "B" le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione residenziale e definite zone territoriali omogenee "B" dal DM 1444 del 2.04.68 art.2.Gli elaborati grafici individuano in modo puntuale all'interno delle zone B "ambiti territoriali omogenei" in relazione alle specifiche caratteristiche urbanistiche e/o edilizie:
B1 - Aree urbane di saturazione
B2–B3–B4 - Aree urbane di completamento

Art. 21.1 Aree urbane di saturazione (B1)

1. Sono le parti del territorio urbano da considerare totalmente edificate; gli interventi diretti sui singoli edifici ed in particolar modo quelli di sostituzione edilizia d'immobili privi di valore, dovranno tener conto delle tipologie d'insediamento esistenti ed inserirsi nel tessuto urbano con opportuni criteri formali.
2. Per gli interventi di sopraelevazione degli edifici privi di valore, se ammessi dalle NTA, la progettazione dovrà verificare l'inserimento nel contesto delle linee di gronda degli edifici adiacenti mediante elaborati che documentino lo stato attuale degli edifici adiacenti e quelli oggetto dell'intervento. A tale scopo sarà obbligatoria l'acquisizione preventiva degli atti di assenso comunque denominati di cui alla legislazione vigente.

SOTTOZONA
RC
N. piani
H max

B1
Aggregazioni lineari di edifici plurifamiliari in aderenza con spazi di verde ad uso privato sul retro e/o sulla viabilità principale
≥50%
3
10,50

I parametri urbanistici si riferiscono a situazioni rappresentative il modello tipologico individuato

Art. 21.2 Aree urbane di completamento (B2 – B3 – B4)

Sono le parti del territorio urbano di recente edificazione prive di particolari valori ambientali dove coesistono edifici assimilabili alla tipologia mono-bifamiliare isolata (ville, villini, edifici di forma compatta a due piani), edifici plurifamiliari isolati, schiere e case in linea anche oltre i due piani.
In tali ambiti le tipologie e le densità edilizie rappresentano talvolta tessuti edilizi omogenei (sottozone B2 e B3); in alcune situazioni compaiono peraltro tipologie edilizie disomogenee che danno luogo a situazioni di disordine morfologico dove sarebbe auspicabile quantomeno un riordino delle caratteristiche estetiche dei manufatti, delle pertinenze e degli accessi (sottozone B4).
Tali zone si suddividono, in funzione delle caratteristiche tipologiche e di densità edilizia nelle seguenti Sottozone:

SOTTOZONA
RC
N. piani
H max

B2
Edifici mono o bifamiliari isolati
≤40%
2
7,50

B3
Edifici plurifamiliari isolati, schiere, case in linea
≤40%
4
13,50

B4
Aggregazione di edifici non omogenei
≤40%
3
10,50

I parametri urbanistici si riferiscono a situazioni rappresentative il modello tipologico individuato

Art. 21.3 Classificazione delle aree inedificate nelle zone B
1. All'interno delle zone B le aree sono così classificate:

- Aree destinate ad usi pubblici, o per attività collettive, o vincolate ad usi specifici
- Aree edificabili di pertinenza all'edificato esistente: sono le aree destinate ad eventuali ampliamenti degli edifici esistenti con le modalità fissate dalla normativa di cui all’articolo 21.5 delle presenti NTA.
- Aree edificabili e di completamento: nelle tavole del RU queste aree sono individuate e segnate con apposito numero, sigla o simbolo grafico che rimanda alla normativa specifica di cui all’Allegato 1 delle presenti N.T.A. che ne fissa le modalità d'intervento (parametri urbanistici, tipologia, destinazione d'uso, capacità massima edificatoria, sostenibilità ambientale).

Art. 21.4 Destinazione d'uso degli immobili nelle zone B
1. Le destinazioni d'uso degli immobili sono le seguenti:

- residenza
- attività produttive non moleste e tradizionalmente integrate nel tessuto urbano
- attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato)
- ristoranti, bar, esercizi pubblici
- sedi di associazioni culturali, politiche, sindacali, religiose, sportive
- attrezzature sociali pubbliche e collettive
- uffici pubblici e privati
- locali per il tempo libero
- alberghi, pensioni, strutture ricettive in genere

2. Sono vietate le seguenti destinazioni d'uso:

- attività produttive moleste quali: calzaturifici, pelletterie, industrie alimentari, industrie agricole, verniciatori, torrefazione e simili.
- commercio all'ingrosso anche di prodotti agricoli e alimentari.
- tutte quelle attività incompatibili con la residenza o che rechino intralcio alla circolazione, disturbo o pericolo allo svolgersi delle attività residenziali.

3. Il cambio di destinazione di locali e immobili anche se ammesso, potrà essere concesso soltanto se attuato con gli interventi edilizi ammissibili con la tipologia e le caratteristiche architettoniche dell'immobile.

Art. 21.5 Interventi ammessi sugli immobili nelle zone B

1. Sugli immobili inclusi nelle zone “B” sono consentiti gli interventi ammessi dalla disciplina del P.E.E. di cui al TITOLO II, Capo I delle presenti norme in relazione alla classificazione degli stessi.
2. Sugli immobili privi di valore storico-architettonico-ambientale sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 12 delle presenti NTA, nonché le integrazioni planivolumetriche “UNA TANTUM” di seguito elencate:

a) Costruzione di posti macchina coperti qualora non realizzabili all'interno della volumetria esistente nella misura massima di due posti macchina ad unità immobiliare con destinazione residenziale per una superficie netta non superiore a mq.30; tale superficie potrà essere dislocata anche in posizione distaccata dal fabbricato principale, ma comunque ad esso prossima. Il titolo abilitativo è subordinato alle seguenti condizioni:

- mantenimento delle autorimesse eventualmente esistenti: l'”una tantum” riguarderà l'eliminazione della carenza rispetto all'esistente;
- eliminazione di tutte le eventuali baracche e box esistenti sul lotto anche se condonati;
- altezza massima della nuova costruzione non superiore a ml.2,40
- localizzazione defilata dal fronte principale ed, ove possibile, accorpata a realizzazioni analoghe sui lotti confinanti

b) Rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile per edifici fino a due piani fuori terra.
c) Riorganizzazione planivolumetrica dei corpi di fabbrica secondari e delle costruzioni accessorie esistenti nell'area di pertinenza. Nel rispetto delle distanze legali, è' ammessa la riorganizzazione planivolumetrica delle volumetrie esistenti anche con demolizione e ricostruzione delle stesse in modo tale che l'aspetto finale dell'edificio sia congruo dal punto di vista architettonico; a tal fine saranno consentiti modesti aumenti delle volumetrie complessive esistenti dei corpi secondari fino ad un massimo del 10% a condizione che non siano create nuove unità abitative e che tali volumi soddisfino in prima istanza l'esigenza dei parcheggi privati (P2) sul totale della volumetria in oggetto e secondo le indicazioni di cui all'art.23.5, alinea Residenza.
d) Ampliamenti planivolumetrici del corpo di fabbrica principale di edifici ad uso residenziale, conseguenti all'ampliamento delle singole unità immobiliari esistenti alla data di approvazione della presente normativa secondo i seguenti limiti massimi:

- per alloggi di superficie utile inferiore ai 100 mq. aumento della superficie utile lorda di mq.50;
- per alloggi con superficie utile compresa fra i mq.100 e mq.120 aumento della superficie utile lorda di mq.40;
- per alloggi con superficie utile superiore ai 120 mq. aumento della superficie utile lorda di mq.30.

e) Sopraelevazione degli edifici residenziali unifamiliari isolati composti di un solo piano fuori terra al fine di un nuovo piano abitabile. L'intervento è ammesso alle seguenti condizioni:

- il rialzamento è ammesso limitatamente sul perimetro del corpo principale senza interessare strutture secondarie
- l'intervento non può comportare più di una unità immobiliare aggiuntiva
- non sono ammessi incrementi di superficie coperta
- l'altezza può essere incrementata sino al limite massimo di ml 7,50

3. Modalità e condizione di attuazione degli interventi
Per poter usufruire delle integrazioni planivolumetriche ammesse nei commi precedenti, dovrà essere presentato un progetto generale esteso all'intera
unità edilizia ed all'area ad essa pertinente nel quale sia documentato lo stato dei diversi manufatti esistenti e la loro consistenza (superfici e volume), le proposte progettuali di riorganizzazione planivolumetrica complessiva delle volumetrie esistenti e delle integrazioni ammesse ed infine il progetto definitivo dello stato modificato comprendente le parti costruite e le sistemazioni esterne. Il progetto approvato potrà eventualmente essere realizzato in stralci funzionali purché individuati in fase di progettazione generale dell'intervento.

INTERVENTI “UNA TANTUM” AMMESSI NELLE SOTTOZONE

ZONA
a) Posto macchina
b) Rialzamento sottotetto
c) Riorganizzazione corpi secondari
d) Ampliamento corpo principale
e) Sopraelevazione edifici unifamiliari

B1
*
(1)
*

B2
*
*
*
*
*

B3
*
(2)

(2)
*

B4
*
*
*
*
*

Non sono cumulabili gli interventi consentiti ai punti b)/d) - b)/e) - d)/e)

(1) vedi art. 21.1, comma secondo
(2) esclusivamente per tipologie terra-tetto, a condizione che l'intervento sia realizzato dall'intero organismo edilizio

Art. 21.6 Interventi di completamento IUC n°e B n°
1. Come previsto all’art.10 delle presenti NTA, il RU prevede interventi diretti di completamento del tessuto residenziale. La normativa specifica di cui all’Allegato 1 delle presenti NTA definisce i parametri d’intervento.

Art. 21.7 Limite al dimensionamento dei nuovi alloggi
1. Tenuto conto del valore degli edifici esistenti secondo i disposti di cui al TITOLO II, Capo I delle presenti norme, sono ammessi frazionamenti della consistenza attuale degli edifici, purché non si alterino i caratteri tipologici, formali e strutturali meritevoli di tutela per gli edifici di valore; tuttavia sia per le trasformazioni di edifici esistenti che per le nuove costruzioni non sono ammessi alloggi di superficie utile lorda inferiore a mq. 65.
2. Solo per particolari esigenze di carattere sociale (giovani coppie, anziani, ecc.), previa delibera del C.C., potranno essere previsti alloggi di superficie utile lorda di mq 45 nelle quantità indicate dalla convenzione attinente a Piani Attuativi convenzionati.

Art. 21.8 Realizzazione di parcheggi privati a seguito di frazionamento di proprietà residenziali o di trasformazione ad uso commerciale per esercizi di vicinato
1. A seguito di frazionamento della consistenza attuale degli edifici esistenti e quindi dell’aumento delle unità immobiliari ad uso abitativo, dovranno essere rispettate le indicazioni di cui all’art.23.5 delle presenti NTA con la previsione minima di un posto macchina privato per ciascuna unità abitativa di progetto.
2. A seguito di trasformazioni ad uso commerciale per esercizi di vicinato, il reperimento di spazi per la sosta di relazione, nella misura indicata all’art. 23.5 delle presenti NTA, è individuato all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi ovvero in aree o edifici collegati pedonalmente agli esercizi commerciali.
3. Nell’impossibilità di reperimento di aree per i parcheggi privati di cui ai commi precedenti, dovranno essere pagati idonei oneri per l’aumento del carico urbanistico ai fini di un potenziamento dei parcheggi pubblici limitrofi.

Art. 21.9 Ampliamento “una tantum”di edifici destinati ad attività non residenziali
1. Per gli edifici presenti nelle zone “B” con destinazione non residenziale e prevista nell’art.21.4 delle NTA, non riconducibili a garage o annessi, sono consentiti ampliamenti “una tantum” di mq 40,00 di superficie utile lorda.

Art. 22 Aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria (ZONE “D”)
1. Sono le parti del territorio urbano a prevalente destinazione artigianale e industriale localizzate prevalentemente nei Sistemi Insediativi n.3 e n.4 del territorio comunale.
2. Tali aree sono assimilabili alle zone territoriali omogenee “D” ai sensi del DM 1444/1968; esse si suddividono nelle seguenti sottozone:

D1 – Zone per attività produttive
D2 – Zone miste prevalentemente produttive
D3 – Zone per attività commerciali, direzionali e servizi
D4 – Zone per attività turistico-ricettive

Art. 22.1 Zone produttive esistenti (ZONE D1)

1. Sono così classificate le parti del territorio edificato destinate ad attività finalizzate alla produzione di beni o servizi, alla riparazione o trasformazione di beni materiali.
Destinazioni d'uso ammesse

- industrie e laboratori artigianali
- laboratori di ricerca ed analisi legati all'attività
- magazzini, depositi, silos
- corrieri ed aziende di autotrasporto
- officine e carrozzerie
- laboratori di riparazione e simili
- servizi aziendali per gli addetti
- attrezzature sociali necessarie alla vita associativa dei lavoratori

Interventi edilizi consentiti

- Tutti gli interventi previsti dalla disciplina di dettaglio del PEE di cui al TITOLO II, Capo I per gli edifici privi di valore.
- Ampliamento o costruzione di nuovi edifici nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA
Uf
mq/mq
0,70

RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA
Rc
mq/mq
0,50

ALTEZZA MASSIMA (salvo volumi tecnologici)
H
ml
10,00

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI

ml
5,00

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI

ml
10,00

- Nel caso di progetti unitari coordinati tra lotti limitrofi sono ammessi incrementi fino all' Uf = 0,80 mq/mq.

Volumetria residenziale e commerciale ammessa
Sono ammesse volumetrie ad uso residenziale unicamente per l'abitazione del titolare o del custode dell'azienda nella misura massima di mq.120 di SUL per ogni azienda che abbia complessivamente una SUL > a 400 mq. Tali volumetrie sono computate nei parametri della SUL prevista.
Sono ammesse volumetrie ad uso commerciale, con riferimento alla produzione dell'azienda, per una superficie di vendita non superiore al 20% della superficie utile destinata alla produzione.
Complessi produttivi esistenti sottoposti a particolare normativa: D1 n°
Nelle tavole di Piano sono individuati con una specifica numerazione 1, 2, 3, ecc., alcuni complessi produttivi esistenti e le aree ad essi pertinenti; tali edifici sono sottoposti a specifica normativa nell'Allegato 1 di queste NTA.

Art. 22.2 Zone esistenti miste ad uso prevalentemente produttivo (ZONE D2)

1. Sono le aree caratterizzate dalla funzione produttiva collegata in modo diffuso alle funzioni terziarie (commerciali, direzionali e sevizi) e talvolta residenziali.
2. Per tali sottozone sono incentivati interventi di riordino allo scopo di valorizzare la pluralità di funzioni esistenti attraverso una migliore integrazione secondo rapporti di compatibilità ed una adeguata dotazione di standard.
Destinazioni d'uso ammesse:
1. In tali zone sono ammesse destinazioni produttive non insalubri di cui al R.D. 12/07/1912 e non a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/1999 ed al D.Lgs. 238/2005, le destinazioni di tipo terziario ed in parte anche quelle residenziali.
2. Nel caso di ristrutturazioni urbanistiche con progettazioni unitarie coordinate tra diversi proprietari e tese ad una migliore qualità morfologica e funzionale, le destinazioni ammesse concorrono alla SUL secondo il seguente mix funzionale:

- attività produttive	≥ 40% della SUL
- attività commerciali, direzionali e servizi (complessivamente)	≤ 40% della SUL
- residenza	≤ 20% della SUL

3. Per le aziende sono ammesse volumetrie ad uso residenziale unicamente per l'abitazione del titolare o del custode dell'azienda nella misura massima di mq.120 di SUL per ogni azienda che abbia complessivamente una SUL > a 400 mq. Tali volumetrie sono computate nei parametri della SUL prevista.
Interventi edilizi consentiti
In tali sottozone sono consentiti tutti gli interventi previsti dalla disciplina di dettaglio del PEE di cui al TITOLO II, Capo I per gli edifici privi di valore.
Per gli edifici esistenti con destinazione produttiva valgono i seguenti parametri urbanistici

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA
Uf
mq/mq
0,60

RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA
Rc
mq/mq
0,50

ALTEZZA MASSIMA (salvo volumi tecnologici)
H
ml
10,00

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI

ml
5,00

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI

ml
10,00

2. Per gli edifici esistenti con destinazione terziaria (commerciale, direzionale e servizi) valgono i parametri urbanistici di cui all'art. 22.3 delle presenti NTA.
3. Per gli edifici residenziali esistenti valgono i parametri urbanistici delle zone B2 di cui all'art. 21.2 delle presenti NTA.
4. 	Per le aziende produttive e/o terziarie sono ammesse volumetrie ad uso residenziale unicamente per l'abitazione del titolare o del custode dell'azienda nella misura massima di mq.120 di SUL per ogni azienda che abbia complessivamente una SUL > a 400 mq. Tali volumetrie sono computate nei parametri della SUL prevista.
5. Per la ristrutturazione urbanistica che coinvolge lotti limitrofi, nel rispetto del mix funzionale indicato in precedenza, valgono i seguenti parametri urbanistici:

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA
Uf
mq/mq
0,70

RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA
Rc
mq/mq
0,45

ALTEZZA MASSIMA (salvo volumi tecnologici)
H
ml
10,00

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI

ml
5,00

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI

ml
10,00

6. Tutte le superfici da destinare a parcheggio devono essere ricavate all'interno dell'area di intervento, senza possibilità di monetizzazione o di reperimento di standard a distanza.
Zone miste esistenti sottoposte a particolare normativa: D2 n°
Nelle tavole di Piano possono essere individuati con una specifica numerazione 1, 2, 3, ecc., alcuni edifici esistenti e le aree ad essi pertinenti destinate con prevalenza alle attività produttive; tali edifici sono sottoposti a specifica normativa nell'Allegato 1 di queste NTA.

Art. 22.3 Zone per attività commerciali, direzionali e servizi esistenti (ZONE D3)

1. Sono così classificate le parti del territorio edificato destinate ad attività finalizzate alla rivendita di beni o servizi (attività commerciali) ed alla direzione, organizzazione e gestione di enti o imprese fornitrici di servizi diversi da quelli commerciali nonché alla fornitura di servizi intellettuali o comunque libero professionali (attività direzionali) ed ai servizi in genere.

Destinazioni d'uso ammesse

Attività commerciali

- centri di vendita
- attività commerciali al dettaglio
- pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie, paninoteche, enoteche e simili)

Attività direzionali

- uffici amministrativi, finanziari, centri elaborazione dati, sedi d'imprese,
- sedi di banche
- sedi di associazione pubbliche e private
- uffici in genere e studi professionali
- locali per esposizioni, riunioni ed altre attività economiche

Attività di servizio

- attività sportive e ricreative (palestre, centri benessere, ecc.)

Interventi edilizi consentiti

- Tutti gli interventi previsti dalla disciplina di dettaglio del PEE di cui al TITOLO II, Capo I per gli edifici privi di valore.
- Ampliamento o costruzione di nuovi edifici nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA
Uf
mq/mq
0,50

RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA
Rc
mq/mq
0,40

ALTEZZA MASSIMA (salvo volumi tecnologici)
H
ml
10,00

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI

ml
5,00

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI

ml
10,00

Volumetria residenziale ammessa
Sono ammesse volumetrie ad uso residenziale unicamente per l'abitazione del titolare o del custode dell'azienda nella misura massima di mq.120 di Sul per ogni azienda che abbia una SUL > a 400 mq. Tali volumetrie rientrano nei parametri della SUL prevista.

Aree per attività commerciali, direzionali e servizi sottoposte a particolare normativa: D3 n°
Nelle tavole di Piano sono individuati con una specifica numerazione 1, 2, 3, ecc., alcuni edifici esistenti e le aree ad essi pertinenti destinate ad attività commerciali e/o direzionali; tali edifici sono sottoposti a specifica normativa nell'Allegato 1 di queste NTA.

Art. 22.4 Zone per attività turistico-ricettive esistenti (ZONE D4)
1. Sono così classificate le parti del territorio edificato destinate ad attività ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità.
Destinazioni d'uso ammesse

- alberghi, pensioni, residenze turistico-alberghiere, residence
- campeggi, villaggi turistici, aree di sosta

Interventi edilizi consentiti

- Tutti gli interventi previsti dalla disciplina di dettaglio del PEE di cui al TITOLO II, Capo I per gli edifici privi di valore (compatibilmente con la salvaguardia di eventuali valori architettonici ed ambientali esistenti).

Complessi turistico-ricettivi esistenti sottoposti a particolare normativa:D4 n°
Nelle tavole di Piano sono individuati alcuni complessi turistico-ricettivi esistenti e le aree ad essi pertinenti sottoposti a specifica normativa. Tali complessi e le aree di pertinenza sono sottoposti a specifica normativa nell’Allegato 1 di queste NTA.

Art. 23 Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (ZONE “F”)
1. Negli elaborati di Piano con specifici simboli grafici sono individuati le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche o riservate ad attività collettive. Gli interventi ammissibili sulle aree e sugli edifici sono disciplinati dalla presente normativa.
2. Eventuali edifici esistenti all'interno delle aree potranno essere oggetto di tutti quegli interventi edilizi occorrenti al fine di una loro utilizzazione per le destinazioni ammesse tenuto conto della loro classificazione.I progetti unitari di sistemazione delle aree dovranno comprendere anche gli edifici esistenti e le eventuali nuove volumetrie edificabili potranno essere accorpate alle volumetrie esistenti ed integrate funzionalmente.
3. La disciplina specifica, dei cui all’Allegato 1 della NTA, potrà indicare indirizzi, prescrizioni urbanistiche ed edilizie che prevalgono sulle indicazioni di cui ai punti successivi.

Art. 23.1 Aree per attrezzature scolastiche
1. Sono le aree indicate con lettera a) dal DM 1444/68 art.3.

- Il RU individua le aree pubbliche destinate alle attrezzature scolastiche con apposita campitura e simbolo grafico che stabilisce il tipo presumibile di scuola per la quale l'area stessa verrà utilizzata.
- Le aree suddette sono, agli effetti della edificabilità, condizionate unicamente alla funzionalità delle strutture edilizie che dovranno essere costruite; dovranno essere rispettati i valori ambientali e paesaggistici e le normative di legge relative alla edilizia scolastica.
- Il RU non fissa parametri urbanistici per l'edificabilità in dette zone. L’edificazione delle strutture edilizie potrà avvenire solo dopo l’approvazione di un progetto unitario di sistemazione organica dell’intera zona, progetto che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. A tal fine il RU vincola l’intervento all’osservanza di un indice massimo di utilizzazione fondiaria (Uf) pari a 0,5 mq/mq; il rapporto di copertura e l’altezza massima saranno determinate dalle esigenze funzionali e dal rispetto dei valori architettonici, ambientali e paesaggistici dell’opera.

Art. 23.2 Aree per attrezzature d’interesse collettivo
1. Sono le aree indicate con lettera b) dal DM 2.4.1968 n.1444.

- Le attrezzature di interesse comune previste dal RU sono distinte con apposita campitura e simboli grafici specifici riferiti al tipo di attrezzatura esistente o di progetto; sono pure individuati gli immobili e le relative aree di pertinenza destinati ad attrezzature di interesse comune esistente o di progetto.
- Sia gli immobili che le aree potranno essere espropriate dagli Enti autorizzati. Sulle aree é vietata qualsiasi nuova costruzione con destinazione diversa da quella indicata dal RU.
- Trattandosi d’attrezzature d’interesse collettivo, la realizzazione dei manufatti e degli impianti necessari per attuare le specifiche finalità di area, è vincolata all’osservanza dei seguenti indici massimi di utilizzazione fondiaria; anche in questo caso il rapporto di copertura e l’altezza massima saranno determinate dalle esigenze funzionali e dal rispetto dei valori ambientali e paesaggistici:
- Enti pubblici	UF pari a 0,7 mq/mq
- Chiese ed attrezzature religiose	UF pari a 0,7 mq/mq
- Centri sociali e Centri socio-sanitari	UF pari a 0,7 mq/mq
- Carabinieri	UF pari a 0,7 mq/mq
- Cimiteri	UF pari a 1,0 mq/mq
- E' ammessa l'attuazione delle previsioni di Piano da parte di privati (singoli o Enti) subordinatamente alla stipula di una convenzione che ne stabilisca le modalità della gestione nell'interesse comune.

Art. 23.3 Aree per spazi pubblici attrezzati a verde pubblico per il gioco e per impianti sportivi

1. Sono le aree indicate con lettera c) dal DM 1444 del 2.4.68. Esse comprendono le aree alberate, le piazze, il verde di quartiere ed il verde sportivo, costituenti patrimonio di tutta la comunità.
2. Nelle aree di verde attrezzato dovranno essere messe a dimora masse vegetazionali di specie tipiche della zona comunque compatibili con il paesaggio circostante, sulla base di un progetto di massima esteso ad un tratto sufficientemente ampio di area, che indichi la quantità, la specie e la disposizione delle alberature, delle siepi e delle sistemazioni a terra di piste ciclabili, percorsi pedonali e piazzole di sosta e dei relativi materiali di pavimentazione; su tali aree potranno essere realizzati manufatti per il ricovero di attrezzature mobili per allestimenti temporanei, servizi igienici, ecc. per una SUL non superiore a 200 mq., ad unico piano con altezza non superiore a ml. 3,50, salvo indicazioni presenti nella normativa specifica. I materiali di finitura e gli elementi tipologici dovranno rispettare l'ambiente circostante.
3. Le aree di verde sportivo, salvo indicazioni puntuali definite nella normativa specifica, saranno realizzate mediante organici progetti d'insieme i quali dovranno prevedere le aree a verde attrezzato di cui al precedente comma, le aree di parcheggio, le aree di gioco vere e proprie, le costruzioni accessorie come tribune, spogliatoi, servizi igienici, secondo le seguenti percentuali di superficie:

- Verde Attrezzato	MQ	≥ 25% dell'intera superficie
- Parcheggi, aree di gioco	MQ	≥ 60% dell'intera superficie
- Tribune, spogliatoi, servizi	SC	≤ 15% dell'intera superficie

4. Gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale sono i seguenti:

All'interno del territorio edificato

- Palestra polivalente in via Cosimini
- Impianto sportivo per il calcio della Palagina
- Bocciodromo della Palagina

All'interno del territorio rurale

- Tennis club “Tre tigli”
- Tiro a volo su via Ponte di Monsummano
- Maneggio “La Biscolla” su via Ponte di Monsummano

Art. 23.4 Aree per parcheggi pubblici
1. Sono le aree definite con la lettera d) dal DM 1444 del 2.4.68.

- I parcheggi previsti nelle tavole del RU hanno un valore indicativo per quanto riguarda la loro forma; i progetti attuativi preciseranno la forma e le dimensioni definitive di tali spazi.
- Nei Piani Attuativi gli spazi di sosta o parcheggio vanno previsti, secondo le destinazioni d'uso degli edifici, nelle quantità specificate nei punti seguenti, come opera di urbanizzazione primaria; essi dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria ed agli edifici e di norma calcolati percentualmente sulla cubatura costruibile, ad eccezione dei casi particolari in cui la percentuale va riferita alle superfici d’intervento.
- Nelle zone dove i parcheggi sono già indicati dalle tavole di Piano, questi possono essere computati per la verifica degli standard, comunque è obbligatorio provvedere ad altri parcheggi nella misura eventualmente mancante per raggiungere la quantità minima risultante dall’applicazione delle indicazioni di cui ai punti successivi.

Art. 23.5 Classificazione dello standard per i parcheggi

1. Le presenti norme individuano le aree a parcheggio in rapporto alle attività residenziali e non residenziali.

P1 = parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico)
P2 = parcheggi ed autorimesse degli edifici (privati)

2. Le superfici a parcheggi sono comprensive degli spazi di manovra e di accesso degli autoveicoli e devono essere disposte in modo tale che vi sia la possibilità di un posto auto accessibile dalle dimensioni minime di ml.2,20x5,00. E' possibile convertire, per la verifica del parametro, le superfici da adibire a parcheggi in numero di posti auto secondo l'equivalenza: 1 posto auto = 25 mq di superficie complessiva di parcheggio.
3. Nei centri storici e nei centri abitati, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di completamento, indicati da apposita normativa, nell'accertata impossibilità progettuale di raggiungere lo standard relativo ai parcheggi di tipo P2, sarà possibile monetizzare gli oneri relativi nei casi previsti da apposito regolamento comunale.
Residenza
1. I parcheggi di tipo P1 sono esterni all'area di pertinenza del fabbricato in un raggio di percorrenza congruo con la soluzione urbanistica proposta, secondo le indicazioni riportate nella cartografia di progetto con il simbolo Pn°.
2. I parcheggi di tipo P2 devono essere ricavati all'interno dell'area di pertinenza del fabbricato, nella misura minima di mq.45/mq.100 di Sul secondo i disposti della Legge 122/1989. Nelle nuove costruzioni afferenti le aree sottoposte a LC, IDC e Bn°, almeno il 50% delle aree a parcheggio devono essere ricavate all'interno dell'edificio; entro tale limite le superfici a parcheggio non saranno computate nel calcolo della SUL: a tale scopo dovrà essere sottoscritto da parte del proprietario atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere a spese del richiedente ed a cura del Comune.
Istruzione
1. I parcheggi di tipo P1, adiacenti alla struttura, dovranno essere dimensionati nella misura minima di mq.25/mq.100 di Sul
Attrezzature civili di interesse collettivo
1. I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati nella misura di mq.30/mq.100 di Sul destinata all'attività
2. I parcheggi di tipo P2 sono dimensionati nella misura di mq.40/mq.100 di Sul destinata all'attività
Cinema, teatri, locali da spettacolo, pubblici esercizi (ristoranti, bar)

1. I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati nella misura di mq.40/mq.100 di Sul destinata all'attività
2. I parcheggi di tipo P2 sono dimensionati nella misura di mq.40/mq.100 di Sul destinata all'attività
Attività religiose
I parcheggi di tipo P1, adiacenti alla struttura, dovranno essere dimensionati nella misura minima di mq.25/mq.100 di Sul
Attività direzionali
1. I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati nella misura di mq.40/mq.100 di Sul destinata all'attività
2. I parcheggi di tipo P2 sono dimensionati nella misura di mq.40/mq.100 di Sul destinata all'attività
Attività artigianali e industriali
1. I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati nella misura minima di mq.10/mq.100 di Sul destinata all'attività
2. I parcheggi di tipo P2 sono dimensionati nella misura di mq.35/mq.100 di Sul destinata all'attività
Attività ricettive, alberghiere ed extra alberghiere
1. I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati come minimo in ragione di 1 posto auto per ogni camera o unità abitativa o piazzola e debbono essere collocati nelle aree di pertinenza o adiacenti alla struttura ricettiva.
2. I parcheggi di tipo P2 sono dimensionati nella misura di mq.40/mq.100 di Sul destinata all'attività
Attività commerciali
1. I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati in ragione di 40 mq./100 mq. di superficie utile lorda destinata alle attività commerciali. Essi dovranno essere realizzati e ceduti al Comune o sottoposti a servitù di uso pubblico.
2. Per gli esercizi commerciali i parcheggi di tipo P2 sono rappresentati dai:

- parcheggi per la sosta stanziale, quelli individuati all'interno degli edifici e nelle aree di pertinenza degli stessi, la cui misura è stabilita dalla Legge 122/1989;
- parcheggi per la sosta temporanea gli spazi destinati alla sosta dei mezzi per la movimentazione della merci;
- parcheggi di relazione quelli destinati ai fruitori degli esercizi commerciali. Tali parcheggi devono insistere su aree private ed essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altra area o edificio a condizione che ne sia garantito, con specifico atto, l'uso pubblico nell'orario di apertura degli esercizi e ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

3. In tutte le zone dove sono previsti destinazioni commerciali, devono essere realizzati parcheggi di relazione nelle misure minime indicate nella seguente tabella:
- esercizi di vicinatoSV